Prevenzione dei rischi sociali, della discriminazione e dell'esclusione delle comunità

CSEC Sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti associato a viaggi e turismo

  • Consiste nell’offerta e/o nell’uso sessuale di bambini da parte di persone che viaggiano da un paese all’altro o tra città dello stesso paese.

  • Gli operatori si avvalgono delle strutture offerte dall’industria turistica (alberghi, bar, discoteche, ecc.).

  • Queste attività criminali di sfruttamento sessuale sono organizzate in modo informale tra amici o colleghi, pedofili o meno, e in alcuni casi con la partecipazione di agenti di viaggio, guide, tassisti, tra gli altri, che sono direttamente e indirettamente coinvolti.

Campagna Fundación Renacer

Razzismo, discriminazione, esclusione dal lavoro e segmentazione sociale

Il turismo è un fenomeno sociale che attira milioni di persone in tutto il mondo a visitare diverse parti del mondo, in molti casi in quegli incontri tra turisti e comunità locali, un impatto negativo è generato dalla mano di comportamenti razzisti e discriminatori da parte di persone che viaggiano senza rispettare le condizioni sociali e culturali del sito. generando disagio e diffidenza nei confronti dei suoi abitanti, oltre che da parte del locale nei confronti del viaggiatore

Discriminazione nei confronti delle persone con disabilità

La legge 1752 del 2015, fin dal suo scopo, contempla la disabilità affermando che cerca di “punire penalmente gli atti di discriminazione per motivi di razza, etnia, religione, nazionalità, ideologia politica o filosofica, sesso o orientamento sessuale, disabilità e altri motivi di discriminazione”.

Con la legge 1752 del 2015, il codice penale ha un articolo 134A, che stabilisce che chiunque impedisca, ostacoli o limiti arbitrariamente il pieno esercizio dei diritti delle persone a causa di disabilità, incorrerà in una pena detentiva da 12 a 36 mesi e in una multa da 10 a 15 salari mensili minimi legali in vigore.

Ha inoltre incorporato l’articolo 134B nel codice penale, che punisce le molestie sulla base della disabilità, stabilendo che chiunque promuova o istighi atti, condotte o comportamenti che costituiscono molestie, volti a causare danni fisici o morali a una persona, gruppo di persone, comunità o persone, sulla base della disabilità, è punito con la reclusione da 12 a 36 mesi e con una multa da 10 a 15 volte l’attuale salario minimo mensile legale.